(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
               Piemonte n. 41S2 dell'11 ottobre 2018) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                  Finalita', definizioni ed azioni 
 
  1. La Regione persegue  la  finalita'  di  protezione  del  proprio
patrimonio boschivo dagli incendi. 
  2. Ai fini della presente legge si intende per: 
    a) incendio boschivo o di vegetazione: fuoco con suscettivita' ad
espandersi  su  aree  boscate,  cespugliate  o   arborate,   comprese
eventuali strutture e infrastrutture antropizzate  poste  all'interno
delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e  pascoli
limitrofi a dette aree; 
    b) incendio  di  interfaccia:  incendio  che  interessa  aree  di
interfaccia urbano-rurale, ossia il  luogo  dove  l'area  naturale  e
quella urbano-rurale si incontrano e  interferiscono  reciprocamente;
tale incendio puo' avere origine sia in prossimita' dell'insediamento
urbano-rurale, sia come incendio boschivo  che  successivamente  puo'
interessare, per propagazione, le zone di interfaccia; 
    c)  accensione  fuoco:  la  combustione   di   residui   vegetali
concentrati in modo puntiforme e condotta sotto costante controllo di
chi l'ha messa in atto; 
    d) abbruciamento: la combustione di residui  vegetali  con  fuoco
condotto in modo andante; 
    e)  fuoco  prescritto:  tecnica  di   applicazione   esperta   ed
autorizzata  del  fuoco  su  superfici  prestabilite  per  conseguire
specifici  obiettivi  gestionali,   definiti   dalla   pianificazione
antincendi; 
    f) Sistema operativo regionale antincendi  boschivi,  di  seguito
denominato Sistema operativo AIB: sistema costituito dalla Regione la
quale,  per  effetto  della  stipulazione  di  appositi   accordi   o
convenzioni, puo' avvalersi delle  istituzioni  dello  Stato  di  cui
all'art. 2, del volontariato di cui all'art.  3  e  di  soggetti  che
svolgono attivita' in attuazione dei contratti di  cui  al  comma  4,
lettera e). 
  3. Il Sistema operativo AIB opera secondo  le  procedure  operative
antincendi boschivi, approvate dalla struttura  regionale  competente
per materia, quale strumento di organizzazione e gestione del sistema
stesso. 
  4. In applicazione della legge 21  novembre  2000,  n.  353  (Legge
quadro in materia di incendi boschivi), la Giunta regionale: 
    a) promuove azioni volte a ridurre il rischio incendi boschivi; 
    b) predispone e approva il piano regionale per la  programmazione
delle attivita'  di  previsione,  prevenzione  e  lotta  attiva  agli
incendi   boschivi,   in   coordinamento   con   gli   strumenti   di
pianificazione previsti dalla legge regionale 10 febbraio 2009, n.  4
(Gestione  e  promozione  economica   delle   foreste)   e   provvede
annualmente alla revisione dello stesso, anche  in  applicazione  del
decreto della Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento
della protezione civile 20 dicembre 2001  (Linee  guida  relative  ai
piani regionali per la programmazione delle attivita' di  previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi); 
    c) la revisione del piano di cui alla lettera b) e' preceduta  da
una relazione consuntiva sugli incendi  boschivi,  che  evidenzia  il
quadro dei dati significativi dell'attivita' svolta  nell'anno  e  le
criticita' riscontrate, da  presentare  alla  commissione  consiliare
competente; 
    d) costituisce il Sistema operativo AIB secondo  quanto  previsto
al comma 2, lettera f); 
    e) stipula contratti per l'impiego di velivoli nella lotta attiva
agli incendi boschivi e per attivita' formative ed informative; 
    f) istituisce e coordina la Sala operativa  unificata  permanente
(SOUP) secondo le modalita'  previste  dall'art.  7  della  legge  n.
353/2000; 
    g) favorisce la ricostituzione dei boschi danneggiati  dal  fuoco
con le modalita' previste dal regolamento forestale di  cui  all'art.
13 della legge regionale n.  4/2009  ed  eventualmente  approvando  i
piani di intervento straordinari di cui all'art. 17,  comma  2  della
stessa legge regionale n. 4/2009.